Statuto

STATUTO

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica

“INTERNATIONAL SPORT COOPERATION GROUP A.S.D. “

TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art.1 Con atto costitutivo in data quindici aprile duemila tredici, nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio a quanto previsto degli art.36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Torino – via R. Martorelli 8, una Associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, operante nel settore sportivo, aggregativo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di “International Sport Cooperation group a.s.d.” abbrev. “I.S.CO.G. a.s.d.” o “I.S.CO.G.”. L’Associazione può aderire ad Enti e Federazioni sportive a carattere nazionale e può istituire sedi e sezioni nei modi e nei luoghi che ritiene più opportuni al fine di meglio perseguire gli scopi sociali.

Art.2 L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e pertanto vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Essa si propone i seguenti scopi:

  • promuovere la promozione, la crescita, la valorizzazione e lo scambio internazionale dei valori sportivi e degli eventi e delle attività sportive di ambito nazionale ed internazionale, in tutte le loro molteplici varianti, anche in connessione con attività e servizi di carattere ricreativo e culturale al fine di offrire un servizio integrato e multidisciplinare di valenza sportiva, formativa, e solidaristica;
  • promuovere attività sportive e amatoriali nell’ambito del territorio nazionale, al fine di condividere tra i soci iniziative legate alle tradizioni culturali, storiche locali o regionali
  • favorire e organizzare scambi di esperienze culturali, artistiche e ricreative tra associazioni di carattere regionale e localistico, con medesime finalità non lucrative e scopi sociali;
  • favorire, sviluppare e promuovere le attività di svago ed intrattenimento dei giovani, degli adulti e degli anziani con ogni forma ed iniziativa di carattere aggregativo, anche con intrattenimenti danzanti, feste, incontri e manifestazioni nazionali ed internazionali;
  • organizzare viaggi, soggiorni, gite, manifestazioni, incontri, feste, cerimonie, proiezioni cinematografiche, mostre culturali di ogni espressione artistica, concerti di ogni genere musicale, seminari, corsi didattici e formativi, conferenze e convegni di studio e di ricerca a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, ed ogni altra attività organizzata al fine di mettere in relazione gli associati ed altri soggetti e di favorire lo scambio di informazioni e di esperienze tra loro;
  • favorire le relazioni ed i rapporti con associazioni ed enti nazionali ed internazionali che condividono analoghe finalità ed ispirazioni.
  • in base alla specifica esperienza già maturata dai soci, concorrere alla piena ed efficace realizzazione e promozione di eventi internazionali a Torino, tra cui il “World Master Games 2013”, per il quale i soci hanno già maturato specifiche esperienze culturali, professionali ed organizzative, contribuendo, con ruoli diversi, alla piena attuazione degli obiettivi sportivi e internazionali dei WMG di concerto con gli enti e le istituzioni preposte, nell’ottica di una diffusione e valorizzazione dei valori dello sport anche in previsione delle iniziative di “Torino Città dello Sport” ed ogni altro evento di rilievo locale, nazionale od internazionale corrispondente ai fini generali dell’Associazione;

Al fine di svolgere le proprie attività sociali l’associazione potrà anche reperire spazi e strutture ricettive attrezzate, acquisite in locazione o con godimento ad altro titolo, da destinare ad uso e utilizzo esclusivo dei soci o di persone da questi indicate al fine di divulgare le attività sociali.

L’associazione inoltre potrà assumere la gestione di circoli ricreativi, bar, sale giochi, mense, locali di somministrazione di alimenti e di bevande in genere, anche con distributori automatici, locali di intrattenimento danzanti ed altro sempre nel rispetto delle finalità istituzionali, sia con i caratteri della continuità, che con quelli della temporaneità e stagionalità.

L’associazione potrà inoltre svolgere attività di carattere editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche librarie e qualsiasi opera di stampa o multimediale, realizzare incontri, corsi e seminari, ed ogni altra attività culturale connessa, accessoria o collegata.

Art.3 La durata dell’Associazione è illimitata, lo scioglimento viene deliberato dall’assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art.4 Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche e gli enti che siano interessate all’attività svolta dalla stessa.

L’Associazione è composta da:

  1. Soci Fondatori, che sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
  2. Soci Effettivi, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte della Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo o da un socio a ciò delegato;
  3. Soci Onorari e/o Benemeriti, i quali sono nominati tali per particolari benemerenze acquisite nel settore dello sport e della cultura. La loro nomina, proposta dal presidente dovrà essere approvata e ratificata dall’assemblea dei soci.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto al voto. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile, ai sensi del comma 8 lettera f) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917.

Art.5 Per ottenere l’ammissione come socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dovrà indicare le generalità complete, con codice fiscale, dichiarando altresì di aver preso visione dell’Atto Costitutivo e del presente Statuto e di accettarli incondizionatamente. La qualifica di socio si ottiene dopo l’accettazione della domanda e il versamento della quota associativa, che verrà determinata con decisione del Consiglio Direttivo. Il nuovo socio diventerà tale con l’iscrizione nell’apposito albo e potrà ricoprire cariche sociali dopo un anno. I Soci minorenni devono presentare la domanda di ammissione all’Associazione controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta a tutti gli effetti il minore nei confronti della Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni all’associato minorenne.

Art.6 I soci sono tenuti all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall’Associazione, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione.

Art.7 I soci cessano di far parte dell’Associazione per:

  1. recesso;
  2. morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento delle quote associative entro la scadenza prevista nei regolamenti;
  3. esclusione, qualora il socio, con il suo comportamento, si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell’Associazione, oppure fomentando dissidi e disordini tra gli associati.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea.

La relativa delibera dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo posta al socio.

Il socio escluso non può essere riammesso a meno che l’esclusione non sia dovuta al mancato pagamento delle quote sociali; in tal caso egli potrà essere riammesso, previo versamento delle quote arretrate.

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo.

Il socio che recede deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria.

I soci che intendessero proporre reclamo contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo dovranno proporre istanza scritta, rimettendola al Presidente del Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

TITOLO III – ENTRATE – PATRIMONIO SOCIALE – RENDICONTO

Art.8 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. contributi, liberalità od elargizioni di soci, terzi ed Enti pubblici o privati;
  3. ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 Art.9 Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. materiale ed attrezzature
  2. tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione.

I beni mobili, arredamento, attrezzature presenti nella sede sociale alla data di costituzione dell’associazione devono intendersi di esclusiva proprietà dei Soci Fondatori, che redigeranno a tal fine un elenco datato, descrittivo dei beni, elenco che diverrà parte integrante del presente statuto.

Art.10 L’esercizio sociale ha inizio, il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attività associative.

Il rendiconto annuale dell’associazione deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art.11 Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;

Le prestazioni di tutti i componenti degli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell’espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

Art.12 L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante affissione dell’avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell’avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell’Associazione, devono essere indicati l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà di uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che da luogo almeno un’ora dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

All’Assemblea partecipano tutti i soci iscritti nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto.

Non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega.

Art.14 L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

L’Assemblea elegge il Segretario e, ove necessario, due scrutatori.

L’Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Per l’elezione delle cariche sociali si procede, di norma, a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.

La deliberazione dell’Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e raccolte in apposito registro numerato in ciascun foglio.

Art.15 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

  1. l’approvazione del rendiconto annuale;
  2. l’elezione quadriennale dei membri del Consiglio direttivo
  3. l’approvazione annuale della relazione del Presidente sull’attività svolta dall’Associazione nell’esercizio precedente;
  4. la discussione e l’approvazione di tutti gli argomenti che siano di competenza dell’Assemblea straordinaria, sottoposti al suo esame su delibera del Consiglio Direttivo.

Art.16 L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene necessario.

Essa deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci.

L’Assemblea straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
  2. sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea delibera con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art.17 Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea tra i soci dell’Associazione, in regola con il pagamento della quota sociale. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.   Il Consiglio Direttivo elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario dell’Associazione.

In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo decide la sua reintegrazione con il primo dei non eletti o per cooptazione fra i soci. In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio Direttivo non può ridursi a meno di tre.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno su domanda di almeno la metà più uno dei consiglieri. Esso deve, comunque, essere riunito almeno ogni sei mesi.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente, in quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta.

Non è ammessa delega.

Art.18 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.

Spetta, pertanto, al Consiglio, a puro titolo esemplificativo:

  1. curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
  2. amministrare con oculatezza i beni dell’Associazione e quelli dalla stessa detenuta a qualsiasi titolo;
  3. redigere, applicare e modificare il Regolamento;
  4. stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche;
  5. deliberare circa l’ammissione e l’esclusione di soci e sull’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dal Regolamento;
  6. redigere il rendiconto annuale,
  7. istituite eventuali sezioni in altre città;
  8. nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe;
  9. compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all’Assemblea o al Presidente.

Art.19 Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale; viene eletto/nominato dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi componenti, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto/nominato.

Il Presidente sovrintende all’attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell’Assemblea dei soci; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere; firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea; convoca e dichiara aperte le assemblee. In caso di necessità il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni dalla Emissione del provvedimento.

In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l’ordinaria amministrazione.

 TITOLO V – SANZIONI DISCIPLINARI

Art.20 Nei confronti dei soci che dell’Associazione, i quali tengano una condotta non conforme ai principi di lealtà sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. deplorazione;
  2. sospensione;
  3. radiazione

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI FINALI

 Art.21 In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o di beneficenza, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.22 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto o in un eventuale Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo, si osservano le disposizioni di legge e il Codice civile.